Il Nulla Osta della Questura Richiesto dal Consolato per Iscrizione AIRE e Passaporto: Natura, Limiti e Tutele

In diversi procedimenti amministrativi che coinvolgono cittadini italiani residenti all’estero, il Consolato italiano richiede alla Questura italiana competente un nulla osta. Ciò avviene, in particolare:
• Quando si presenta una domanda di iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero);
• Quando si richiede o si rinnova un passaporto italiano presso il Consolato.
Il nulla osta è un parere istruttorio che ha lo scopo di verificare l’eventuale esistenza di impedimenti, come condanne penali, misure restrittive o obblighi giudiziari. Tuttavia, è importante sapere che questo parere non è vincolante: spetta sempre all’amministrazione procedente valutare in modo autonomo l’intera situazione del cittadino.
Che cos’è il Nulla Osta della Questura
Il nulla osta è un parere emesso dalla Questura italiana, richiesto dal Consolato attraverso i canali istituzionali del Ministero dell’Interno. La sua funzione è quella di verificare se il richiedente:
• È coinvolto in procedimenti penali;
• È stato condannato in via definitiva per reati non estinti;
• È sottoposto a misure cautelari, di prevenzione o di sicurezza;
• È segnalato per motivi legati alla pubblica sicurezza.
A seconda del caso, il nulla osta può essere positivo (e consentire la prosecuzione della procedura) oppure negativo (in presenza di ostacoli).
Quando Viene Richiesto dal Consolato
Il nulla osta è richiesto esclusivamente su iniziativa del Consolato, in due situazioni principali:
1. Iscrizione all’AIRE
Quando un cittadino presenta domanda per l’iscrizione all’AIRE, il Consolato di riferimento avvia il procedimento trasmettendo la richiesta al Comune italiano competente. Prima di procedere, il Comune, tramite il Ministero dell’Interno, richiede alla Questura il nulla osta, per escludere impedimenti legati alla posizione giudiziaria o di sicurezza.
2. Richiesta o rinnovo del passaporto
Il Consolato può richiedere il nulla osta alla Questura prima di rilasciare o rinnovare un passaporto quando:
• Il cittadino è stato oggetto di ritiro o revoca del passaporto precedente;
• Vi sono pendenze giudiziarie o segnalazioni note;
• L’iscrizione all’AIRE è incompleta o recente.
Fino alla ricezione del parere, la procedura consolare può essere sospesa.
Il Nulla Osta Non è Vincolante: Circolare MAECI n. 1/2016
Il carattere non vincolante del nulla osta trova emersione nella Circolare n. 1 del 21 gennaio 2016 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). A pagina 6, lettera i), si legge:
“Il parere della Questura (nulla osta) non ha carattere vincolante. Il Consolato dovrà tenere conto delle risultanze istruttorie, valutando eventualmente anche controdeduzioni dell’interessato o situazioni particolari, prima di concludere il procedimento.”
Questo significa che:
• Il nulla osta non obbliga il Consolato a una determinata decisione;
• L’amministrazione procedente deve valutare autonomamente l’insieme degli elementi a disposizione;
• Il cittadino può presentare memorie difensive, diffide o altri allegati, che devono essere presi in esame.
In Caso di Parere Negativo
Se la Questura esprime un parere negativo, il cittadino non perde automaticamente il diritto alla prestazione amministrativa richiesta (passaporto o iscrizione AIRE). In questi casi può:
• Richiedere copia motivata del parere;
• Presentare una memoria difensiva o una diffida con documenti a supporto;
• Sollecitare una valutazione autonoma e circostanziata da parte del Consolato;
• Impugnare un eventuale diniego presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), se la decisione appare immotivata o sproporzionata.
Conclusione
Il nulla osta rilasciato dalla Questura su richiesta del Consolato è un atto istruttorio importante, ma non è vincolante. La decisione finale – che si tratti dell’iscrizione all’AIRE o del rilascio del passaporto – spetta all’amministrazione procedente, che deve adottarla in modo motivato e coerente, considerando tutte le circostanze del caso.
Come chiarito dalla Circolare MAECI n. 1/2016, ogni parere della Questura va valutato nel suo contesto e il cittadino ha il diritto di partecipare attivamente al procedimento, presentando osservazioni e documentazione integrativa.