Giurisdizione italiana nei contratti digitali UE: decisiva l’esecuzione del servizio in Italia, non il domicilio tedesco del convenuto
Una recente pronuncia applica l’art. 7, lett. b del Regolamento Bruxelles I bis e conferma la centralità del luogo di esecuzione nei servizi cloud transfrontalieri 10 maggio 2025 – Una decisione emblematica ha ribadito il principio secondo cui, nei contratti di prestazione di servizi in ambito UE, la giurisdizione non segue il domicilio del convenuto, bensì il luogo in cui la prestazione è stata eseguita o dove avrebbe dovuto esserlo. Lo stabilisce l’art. 7, lettera b del Regolamento (UE) n. 1215/2012, applicato al caso di una controversia tra un prestatore italiano di servizi digitali e un’attività commerciale con sede in Germania. Il...
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