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Padova, scontro tra diritto italiano e diritto tedesco sulla giurisdizione: i debitori-utilizzatori di casse elettroniche invocano la Germania, l’attrice richiama Cassazione e regolamenti UE

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Padova, scontro tra diritto italiano e diritto tedesco sulla giurisdizione: i debitori-utilizzatori di casse elettroniche invocano la Germania, l’attrice richiama Cassazione e regolamenti UE

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PADOVA – Maggio 2025. È attualmente all’esame del Tribunale di Padova una controversia che pone al centro dell´attenzione una rilevante questione di giurisdizione internazionale, tra una società italiana, specializzata nella conservazione digitale dei dati fiscali e una società tedesca utilizzatrice di casse elettroniche, con sede in Germania.

La parte convenuta ha eccepito l’incompetenza del giudice italiano, sostenendo che la prestazione oggetto del contratto consisterebbe in un sistema digitale di gestione di cassa erogato tramite software utilizzato dalla Germania. Da ciò, ha fatto discendere il principio secondo cui la giurisdizione si radicherebbe nel luogo da cui il software viene utilizzato, individuato nel territorio tedesco.

L’attrice, rappresentata da un collegio di avvocati con sedi a Colonia e Roma, ha fermamente contestato questa impostazione, facendo leva sulla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione italiana e sulla normativa europea in materia di competenza giurisdizionale.

In particolare, è stata richiamata la sentenza n. 18299/2021 delle SS. UU. , che ha chiarito come, in applicazione dell’art. 386 c.p.c., la decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda. Ne consegue che la giurisdizione va stabilita in base alla natura della pretesa azionata e non in base al luogo in cui viene utilizzato un software.

Nel caso in esame, come dimostrato anche da una consulenza tecnica di parte, l’oggetto del contendere non è il software o l’infrastruttura tecnica, bensì esclusivamente la prestazione di conservazione di dati fiscali, svolta interamente in Italia da una società italiana, con mezzi e risorse italiane.

In tale quadro, la difesa ha invocato l’articolo 7, lettera b), secondo trattino del Regolamento (UE) n. 1215/2012, che stabilisce la giurisdizione del giudice del luogo in cui è stata eseguita la prestazione del contratto che, nel caso di specie, si è svolta in Italia, e da ciò discende la competenza del giudice italiano.

Va infine ricordato che il Tribunale di Padova ha già deciso una pluralità di controversie analoghe, promosse dalla medesima società attrice contro altre società tedesche. In tutti questi casi, è stata riconosciuta la giurisdizione italiana e confermata la fondatezza del credito derivante dal servizio di conservazione reso in Italia.

La pronuncia attesa potrà confermare un orientamento giurisprudenziale ormai ben radicato, che valorizza la natura effettiva della prestazione contrattuale e ribadisce che, anche nei rapporti digitali internazionali, la giurisdizione segue l’oggetto della domanda, in conformità ai principi della Cassazione e del diritto dell’Unione Europea.

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