I principi del diritto europeo tra giustizia e sovranità: il caso esemplare della cooperazione giudiziaria

Colonia – In un contesto giuridico sempre più europeo e interconnesso, emergono con forza alcuni principi fondamentali che regolano l’applicazione del diritto tra Stati membri, ponendo l’accento sulla tutela dei diritti, sulla certezza giuridica e sulla collaborazione tra ordinamenti.
Uno dei pilastri di questa architettura è il diritto al contraddittorio e al giusto processo, garantito in tutta l’Unione Europea dall’art. 45 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (cd. Bruxelles I-bis), che disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie in ambito civile e commerciale. Il principio viene spesso invocato per opporsi all’esecuzione di sentenze straniere, ma trova un limite preciso: non può essere strumentalizzato per ritardare l’attuazione di decisioni pienamente legittime.
Accanto a esso si colloca il principio dell’“ordre public”, che consente a uno Stato di rifiutare l’esecuzione di una decisione estera qualora questa contrasti con i valori fondamentali del suo ordinamento giuridico. Tuttavia, la giurisprudenza è chiara nel precisare che questo meccanismo può essere attivato solo in presenza di violazioni gravi e manifeste dei diritti fondamentali, e non in caso di semplici divergenze interpretative o scelte normative.
Un ulteriore caposaldo del diritto europeo è il divieto di riesame nel merito della decisione straniera (art. 52 del Regolamento). Questo principio sancisce che uno Stato membro non può mettere in discussione la sostanza di una sentenza pronunciata da un tribunale di un altro Stato membro, evitando così il rischio di conflitti tra ordinamenti e garantendo fluidità al cosiddetto “spazio giudiziario europeo”.
In casi concreti, come quello esaminato recentemente da un tribunale tedesco a seguito di una richiesta di diniego all’esecuzione di una sentenza italiana, questi principi sono stati richiamati con forza. La difesa dell’impresa convenuta ha evidenziato come il diritto al contraddittorio fosse stato rispettato, che non vi fossero ragioni di ordine pubblico per rifiutare la sentenza e che le argomentazioni avversarie mirassero, in realtà, a una revisione di merito – cosa espressamente vietata dal diritto UE.
Il quadro giuridico si completa con il riferimento all’art. 44 del Regolamento, che consente la sospensione della procedura di esecuzione in presenza di motivi eccezionali, come un pregiudizio economico sproporzionato per il debitore. Tuttavia, tale misura è di natura straordinaria e richiede prove concrete, non semplici congetture o dati risalenti nel tempo che non trovano aggancio rispetto all´oggetto del contendere.
Questo scenario evidenzia come i principi fondamentali del diritto europeo – tra cui il rispetto del contraddittorio, la certezza del diritto e la fiducia reciproca tra Stati membri – costituiscano non solo garanzia di equità per le parti, ma anche strumenti essenziali per la stabilità e l’efficienza del sistema giudiziario europeo.
La lezione è chiara: in un’Europa del diritto, non è solo la legge a contare, ma anche e soprattutto la coerenza dei principi che la sorreggono.