Applicazione della legge italiana in Germania, Regolamento (UE) 2016/1103 ed Ehegatten-Innengesellschaft
Nelle controversie patrimoniali tra coniugi con elementi di internazionalità, i tribunali tedeschi possono essere chiamati ad applicare il diritto italiano. Questo fenomeno deriva dall’applicazione delle norme di diritto internazionale privato dell’Unione europea, in particolare dal Regolamento (UE) 2016/1103, che disciplina la legge applicabile ai regimi patrimoniali tra coniugi negli Stati membri partecipanti, tra cui Germania e Italia.
Il regolamento stabilisce criteri uniformi per individuare la legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra coniugi. In assenza di una scelta espressa da parte delle parti, l’articolo 26 del regolamento prevede che la legge applicabile sia determinata secondo una serie di criteri gerarchici, tra cui la cittadinanza comune dei coniugi. Quando entrambi i coniugi sono cittadini italiani, la legge italiana può quindi risultare applicabile anche se il procedimento si svolge davanti a un tribunale tedesco.
In tali circostanze, il giudice tedesco resta competente a decidere la controversia, ma deve applicare il diritto italiano come legge sostanziale del caso. Ciò può comportare l’applicazione di istituti del diritto civile italiano che disciplinano i rapporti economici tra coniugi o tra membri della famiglia, come ad esempio l’Articolo 230-bis del Codice Civile italiano.
Il confronto con la Ehegatten-Innengesellschaft nel diritto tedesco
Quando i tribunali tedeschi affrontano controversie patrimoniali tra coniugi, spesso fanno riferimento a categorie giuridiche proprie dell’ordinamento tedesco per interpretare la situazione concreta. Tra queste assume particolare rilievo la Ehegatten-Innengesellschaft, una figura sviluppata dalla giurisprudenza per disciplinare la collaborazione economica tra coniugi orientata al perseguimento di uno scopo patrimoniale comune.
La Ehegatten-Innengesellschaft viene in particolare presa in considerazione quando i coniugi hanno cooperato nella costruzione o nella gestione di un patrimonio, ad esempio nel settore immobiliare o nell’ambito di un’attività economica comune. In tali casi, la giurisprudenza tedesca può qualificare tale collaborazione come una società interna tra coniugi e procedere alla sua liquidazione in sede di divorzio.
Interazione tra diritto europeo, diritto italiano e diritto tedesco
Il Regolamento (UE) 2016/1103 svolge quindi un ruolo centrale nel coordinare questi diversi ordinamenti giuridici. Quando il regolamento conduce all’applicazione della legge italiana, il tribunale tedesco non può sostituire gli istituti del diritto italiano con figure proprie del diritto tedesco, come la Ehegatten-Innengesellschaft.
Il riferimento a tale figura può tuttavia avere una funzione comparativa o interpretativa, aiutando il giudice tedesco a comprendere la natura del rapporto economico tra i coniugi. Tuttavia, la decisione finale deve essere basata sulle norme del diritto italiano, applicate secondo il loro significato nell’ordinamento di origine.
In questo modo il regolamento europeo garantisce una maggiore prevedibilità e uniformità nelle controversie patrimoniali tra coniugi con elementi transnazionali, assicurando che la legge individuata come applicabile – nel caso in esame quella italiana – venga effettivamente applicata anche dai tribunali di un altro Stato membro, come la Germania.
